Art. 76

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Nei casi di invalidita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, la rendita e' integrata da un assegno mensile di lire trentacinquemila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo alla integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altri enti.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 30 maggio 1982 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art76 · fonte su Normattiva