Art. 78

Nei casi d'inabilita' permanente previsti nella tabella allegato n. 1, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, si intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso. L'abolizione assoluta della funzionalita' di arti o di organi o di parti di essi e' equiparata alla loro perdita anatomica. Quando gli arti o gli organi o parte di essi abbiano perduto soltanto parzialmente la loro funzione, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro si determina sulla base della percentuale d'inabilita' stabilita per la loro perdita totale, ed in proporzione del valore lavorativo della funzione perduta. In caso di perdita di piu' arti, od organi, o di piu' parti di essi, e qualora non si tratti di molteplicita' espressamente contemplata nella tabella, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro deve essere determinato di volta in volta tenendo conto di quanto, in conseguenza dell'infortunio, e per effetto della coesistenza delle singole lesioni, e' diminuita l'attitudine al lavoro.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art78 · fonte su Normattiva