Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1986 al 1 gennaio 2007. Leggi il testo vigente →
Sono obbligati a richiedere la registrazione:
- a)le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonche' i rappresentanti delle societa' o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa' o ente, per le operazioni di cui all'art. 4;
- b)i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
- c)i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;
- d)gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'art. 15.
Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 1 gennaio 2007 · versione 0 su Normattiva