Art. 41
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L'imposta, quando non e' dovuta in misura fissa, e' liquidata dall'ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a lire 10 mila, per difetto se la frazione non e' superiore a lire 5 mila e per eccesso se superiore. L'ammontare dell'imposta principale non puo' essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa.
Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 14 novembre 2000 · versione 0 su Normattiva