Art. 41
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L'imposta, quando non e` dovuta in misura fissa, e` liquidata dall'ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a lire (( mille)), per difetto se la frazione non e` superiore a lire (( cinquecento)) e per eccesso se superiore ((, ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore)). L'ammontare dell'imposta principale non puo` essere in nessun caso (( inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa.))
Testo vigente dal 14 novembre 2000 al 3 ottobre 2024 · versione 28 su Normattiva