Art. 42 — Imposta principale, suppletiva e complementare
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E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione; e' suppletiva l'imposta applicata successivamente, se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; e' complementare l'imposta applicata in ogni altro caso. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione e' riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.
Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 22 febbraio 2000 · versione 0 su Normattiva