Art. 42

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1986 al 22 febbraio 2000. Leggi il testo vigente →

E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione; e' suppletiva l'imposta applicata successivamente, se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; e' complementare l'imposta applicata in ogni altro caso. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione e' riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.

Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 22 febbraio 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art42 · fonte su Normattiva