Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Tributi - Imposta di registro - Atti esenti - Sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali utilizzati per l'esercizio dell'azione di ottemperanza dinnanzi al giudice amministrativo - Omessa previsione - Irragionevole limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 255015).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. quarta, non consentendo, in primo luogo, il rilascio del provvedimento giurisdizionale recante in calce la certificazione di passaggio in giudicato, impedisce di fatto l'accesso al giudizio di ottemperanza, e limita il diritto alla tutela giurisdizionale. In secondo luogo, tale limitazione non è strettamente necessaria e proporzionata rispetto alle esigenze di tutela dell'adempimento del dovere tributario, che pure vengono in considerazione nella fattispecie in esame, perché l'obbligazione tributaria non è contestata dal contribuente. Occorre infine considerare che la normativa sull'imposta di registro prevede obblighi collaterali a carico di cancellieri e segretari degli organi giurisdizionali; all'amministrazione finanziaria, pertanto, è assicurata la conoscenza dell'atto soggetto a registrazione e, per tal via, la possibilità di procedere alla liquidazione e alla riscossione dell'imposta. L'adempimento del dovere tributario, nella fattispecie censurata, risulta quindi già adeguatamente tutelato, senza che sia necessario disporre anche un ostacolo alla tutela giurisdizionale, che risulta obiettivamente eccessivo e quindi sproporzionato. ( Precedenti: S. 198/2010 - mass. 34715; S. 157/1969 - mass. 3479; S. 80/1966 - mass. 2654; S. 91/1964 - mass. 2232; S. 89/1962 - mass. 1614; S. 75/1962 - mass. 1592; S. 79/1961 - mass. 1406; S. 21/1961 - mass. 121 3).
Fallimento e procedure concorsuali - Oneri fiscali - Sentenza o verbale di conciliazione - Rilascio della copia, per l'inserimento del credito nello stato passivo, subordinato al pagamento dell'imposta di registro - Irragionevolezza della condizione, con lesione della tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest'ultimo. L'art. 66, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce che «i soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati». Il successivo comma 2 prevede che la disposizione indicata non si applica ad una serie di atti tassativamente enunciati. Orbene, posto che la conciliazione giudiziale accerta il credito da ammettere al passivo, l'unico sistema attraverso il quale il creditore può ottenere tutela del proprio diritto è quello della partecipazione al riparto attraverso l'inserimento del credito nello stato passivo. In tal modo, la scelta compiuta dalla norma è irragionevole e contrastante con l'art. 24 Cost, in quanto la esclusione di tale possibilità, prima della registrazione dell'atto, pone il creditore in una condizione analoga a quella in cui viene a trovarsi il creditore cui sia inibita la esecuzione forzata per il mancato rilascio della copia della sentenza che ne abbia accertato il credito, prima della registrazione dell'atto, condizione, quest'ultima, già presa in considerazione e tutelata con la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 522 del 2002. In tema di bilanciamento fra l'interesse all'effettività della tutela giurisdizionale e quello alla riscossione dei tributi, v. citata sentenza n. 321/1998.
PROCESSO CIVILE - ONERI FISCALI - SENTENZE E ALTRI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - RILASCIO DELL’ORIGINALE O DELLA COPIA, DA UTILIZZARE PER PROCEDERE ALL’ESECUZIONE FORZATA, SUBORDINATO AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO - IRRAGIONEVOLE CONDIZIONE, INCIDENTE SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non prevede che la disciplina di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata. L'inadempimento dell'obbligazione tributaria, non precludendo lo svolgimento del processo di cognizione fino all'emanazione della sentenza o di altro provvedimento esecutivo – con l'obbligo, soltanto, per il cancelliere, di comunicare all'ufficio del registro l'esistenza degli atti non registrati – non può, infatti, in modo irragionevolmente diverso nei due tipi di processo e anche in violazione dell'art. 24 della Costituzione, impedire che alla sentenza o al provvedimento esecutivo sia data attuazione mediante l'esercizio della tutela giurisdizionale in via esecutiva. Restano assorbiti altri profili di censura. – In tema di inesistenza di un divieto di "imporre prestazioni fiscali in stretta e razionale correlazione con il processo", menzionate le sentenze n. 45/1963, n. 91 e n. 100/1964. – Sulla distinzione tra oneri "razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio" e oneri, invece, tendenti alla "soddisfazione di interessi del tutto estranei", menzionata la sentenza n. 80/1966, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della norma che vietava di rilasciare copie di sentenze non ancora registrate, il cui deposito in giudizio condizionasse la procedibilità dell'impugnazione. In termini, ricordata la sentenza n. 333/2001. – Sull'essere "armonicamente coordinati" l'interesse del cittadino alla tutela giurisdizionale e quello generale della comunità alla riscossione dei tributi, citate le sentenze n. 157/1969 e n. 61/1970. – Sul non contrasto con la Costituzione di discipline che condizionino "l'esercizio del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale all'adempimento del suo dovere di contribuente", salvo il caso dell'azione giudiziaria diretta a contestare la legittimità del tributo, menzionate le sentenze n. 157/1969 e n. 111/1971. – Sulla fase dell'esecuzione forzata come "diretta a rendere effettiva l'attuazione del procedimento giurisdizionale", menzionata la sentenza n. 321/1998.
IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA REATO - RILASCIO DELLA COPIA ESECUTIVA - CONDIZIONE - AVVENUTO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Alla stregua di una interpretazione sistematica dell'art. 66, in coordinata lettura con gli artt. 59 e 60, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, deve ritenersi che, per le sentenze (civili e penali) che condannano al "risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato", il rilascio della copia esecutiva e', si', subordinato alla previa registrazione, ma tale registrazione avviene senza obbligo di contemporaneo pagamento dell'imposta di registro, dovendo il cancelliere limitarsi ad indicare sulla copia l'ammontare dell'imposta prenotata a debito, il cui recupero sara' effettuato, ai sensi dell'art. 60, comma secondo, d.P.R. cit., soltanto nei confronti della parte obbligata dalla sentenza al risarcimento del danno. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e relativa all'art. 66 cit., "nella parte in cui subordina il rilascio della copia esecutiva di una sentenza civile di condanna al previo pagamento dell'imposta di registro").