Art. 66
I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
- a)agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio;
- b)agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del comma 7 dell'art. 65;
- c)alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;
- d)alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od omologazione;
- e)alle copie di atti che il pubblico ufficiale e' tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici. 5285 Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso. 36
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
36La Corte Costituzionale con sentenza del 21 novembre - 6 dicembre 2002 n. 522 (in G.U. 1ª s.s. 11/12/2002, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata".
Corte Costituzionale
52La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 - 10 giugno 2010 n. 198 (in G.U. 1ª s.s. 16/6/2010, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest'ultimo".
Corte Costituzionale
Testo vigente dal 9 giugno 2022 al 1 gennaio 2027 · versione 80 su Normattiva