Art. 71Insufficiente dichiarazione di valore

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Se il valore dei beni o diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 definitivamente accertato, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la pena pecuniaria dalla meta' a due volte l'imposta dovuta sulla differenza tra i due valori. Per i beni e i diritti di cui al comma 4 dell'art. 52 la pena pecuniaria si applica anche se la differenza non e' superiore al quarto del valore definitivamente accertato. La pena pecuniaria e raddoppiata se il valore definitivamente accertato e' superiore al doppio di quello dichiarato ed e' ridotta ad un sesto del massimo se l'accertamento e divenuto definitivo perche' il contribuente non ha proposto ricorso o ha rinunziato al ricorso proposto prima della decisione della commissione tributaria di primo grado.

Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 1 aprile 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art71 · fonte su Normattiva