Art. 42

[1]Insufficiente dichiarazione di valore

[2](articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)

[3]1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui all'((articolo 298, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui all'((articolo 299, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), la sanzione si applica anche se la differenza non e' superiore al quarto del valore accertato.

Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art42 · fonte su Normattiva