Art. 42
[1]Insufficiente dichiarazione di valore
[2](articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)
[3]1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui all'((articolo 298, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui all'((articolo 299, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), la sanzione si applica anche se la differenza non e' superiore al quarto del valore accertato.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva