Art. 72
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1986 al 1 aprile 1998. Leggi il testo vigente →
Salva l'applicazione dell'art. 71, se in un atto o in una denuncia viene occultata parte del corrispettivo convenuto, si applica la pena pecuniaria da quattro ad otto volte la differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato.
Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 1 aprile 1998 · versione 0 su Normattiva