Art. 72
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 2015 al 1 gennaio 2016. Leggi il testo vigente →
Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa ((dal centoventi al duecentoquaranta per cento)) della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71. 62
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
62con decorrenza dal 1 gennaio 2017
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Testo vigente dal 22 ottobre 2015 al 1 gennaio 2016 · versione 63 su Normattiva