Art. 43
[1]Occultazione di corrispettivo
[2](articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 ((; articolo 1, comma 498, secondo periodo, legge 23 dicembre 2005, n. 266)))
[3]1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa pari al 120 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42. 1-bis. ((Ai fini dell'imposizione sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di immobili di cui all'articolo 244 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva