Art. 8 (Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1986 al 1 marzo 2008. Leggi il testo vigente →
1. Azioni, obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa e relative girate. 2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l'art. 2 della parte seconda della tariffa.
Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 1 marzo 2008 · versione 0 su Normattiva