Art. 1 (Tariffa Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso)

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[1]TARIFFA

[2]PARTE PRIMA Atti soggetti a registrazione in termine fisso

[3]Art. 1.

[4]I. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti coattivi

[5]8 %

[6]Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni 6 societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153.................

[7]15%

[8]Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sempreche' l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione..

[9]4%

[10]Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunita' montane...................................................

[11]L. 50.000

[12]Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi......

[13]L. 50.000

[14]4

[15]Note:

  • I)Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformita' a quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto e' esteso altresi' agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d'imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni, o delle relative pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla meta' della maggior imposta dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento della imposta principale ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento.
  • II)Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento la parte acquirente:
  • a)ove gia' sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;
  • b)qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che e' in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L'agevolazione e' revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo. Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'acquirente decade altresi' dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, e' dovuta una soprattassa pari al trenta per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".

Testo vigente dal 30 settembre 1989 al 22 luglio 1993 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

24 versioni dal 1986

1986oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 1 gennaio 20251 gennaio 2027per 2 anni
  3. 14 giugno 20231 gennaio 2025per un anno
  4. 28 febbraio 202314 giugno 2023per 4 mesi
  5. 1 marzo 202228 febbraio 2023per 12 mesi
  6. 2 marzo 20211 marzo 2022per 12 mesi
  7. 14 ottobre 20202 marzo 2021per 5 mesi
  8. 9 aprile 202014 ottobre 2020per 6 mesi
  9. 1 gennaio 20169 aprile 2020per 4 anni
  10. 29 giugno 20141 gennaio 2016per un anno
  11. 1 gennaio 201429 giugno 2014per 6 mesi
  12. 7 aprile 20111 gennaio 2014per 3 anni
  13. 27 gennaio 20117 aprile 2011per 2 mesi
  14. 1 gennaio 200827 gennaio 2011per 3 anni
  15. 26 novembre 20031 gennaio 2008per 4 anni
  16. 16 giugno 200126 novembre 2003per 2 anni
  17. 1 gennaio 200116 giugno 2001per 6 mesi
  18. 1 gennaio 20001 gennaio 2001per un anno
  19. 1 gennaio 19981 gennaio 2000per 2 anni
  20. 2 marzo 19971 gennaio 1998per 10 mesi
  21. 1 gennaio 19962 marzo 1997per un anno
  22. 22 luglio 19931 gennaio 1996per 2 anni
  23. 30 settembre 198922 luglio 1993per 4 anni
  24. 30 aprile 198630 settembre 1989per 3 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~tariffa-parte-i-atti-soggetti-a-registrazione-in-termine-fis-art1 · fonte su Normattiva