Art. 4 (Tariffa Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

[1]1. Atti propri delle societa' di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole:

  • a)costituzione e aumento del capitale o patrimonio
  • 1)con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2) le stesse aliquote di cui all'art. 1 2) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonche' su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreche' i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche.................... 4% 3) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa................................ 1% 4) con conferimento di proprieta' o di diritto reale di godimento su ((unita' da diporto)) le stesse imposte di cui al successivo art. 7 5) con conferimento di denaro, di beni mobili ((, esclusi quelli di cui all'articolo 11-bis della tabella,)) e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti...... 1% 6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria 10 1% b) fusione tra societa', scissione delle stesse,conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una societa' ad altra societa' esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle societa': lire 250.000 c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe.............. L. 50.000 4 d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:
  • 1)se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro L. 50.000 4 2) in ogni altro caso le stesse aliquote di cui alla lett. a) e) regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa..................... 1% f) operazioni di societa' ed enti esteri di cui all'art. 4 del testo unico............ 1% g)atti propri dei gruppi europei di interesse economico 1%

[2]Note:

  • I)Per conferimenti si intendono anche i versamenti in conto capitale o a fondo perduto fatti dai soci, associati o partecipanti; in tal caso l'imposta si applica in base a denuncia di quelli fatti in ciascun trimestre da presentarsi dalla societa' o ente entro i primi venti giorni del mese successivo. La proprieta' ed i diritti reali su immobili o beni mobili registrati si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.
  • II)In caso di riduzione del capitale per perdite non sono soggetti all'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento di capitale contemporaneamente deliberato.
  • III)Le imposte di cui alla lettera a) si applicano anche agli atti che importano assunzione di attivita' commerciale o agricola come oggetto esclusivo o principale.
  • IV)Gli atti di cui alle lettere a) e 6) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di L. 50.000 se la societa' destinataria del conferimento o la societa' risultante dalla fusione o incorporante o la societa' beneficiaria della scissione ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro della Comunita' economica europea.
  • V)L'aliquota di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione e' registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di societa' di fatto, ancorche' derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'art. 22 del testo unico. 12
  • VI)Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'art. 9 della tabella.
  • VII)Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico, contemplati alle lettere a), n. 4, c) e d), n. 1, si applicano le imposte ivi rispettivamente previste.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".

D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24/03/1993 n. 75

10

Il D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24/03/1993 n. 75, ha disposto (con l'art. 9 comma 11-bis) che "La disposizione di cui all'articolo 4, lettera a), numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile, per la parte in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro gli aumenti di capitale mediante utilizzo di riserve iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria, anche agli aumenti di capitale effettuati mediante passaggio a capitale di riserve iscritte in bilancio a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993 n. 427

12

Il D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993 n. 427, ha disposto (con l'art. 63 comma 6-bis) che "La disposizione contenuta nella nota V) all'articolo 4 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernentil'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, deve essere interpretata nel senso che l'aliquota prevista alla lettera e) si applica anche quando la formazione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di regolarizzazione avviene entro un anno dall'apertura della successione."

Testo vigente dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 2000 · versione 18 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~tariffa-parte-i-atti-soggetti-a-registrazione-in-termine-fis-art4 · fonte su Normattiva