Art. 1

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 2000 al 3 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →

[1]TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

[2]Art. 1. (Art. 1 D.P.R. n. 637/1972) Oggetto dell'imposta 1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalita' tra vivi. 2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni. 3. L'imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta, nonche' nei casi di donazione presunta di cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalita' di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile. (( 4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalita' indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalita' collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto)).

Testo vigente dal 10 dicembre 2000 al 3 ottobre 2024 · versione 20 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art1 · fonte su Normattiva