Art. 15

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(Art. 21 D.P.R. n. 637/1972) Aziende, navi e aeromoboli 1. La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che le compongono, ((...)) esclusi i beni indicati nell'art. 12, al netto delle passivita' risultanti a norma degli articoli da 2l a 23. Se il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile, si ha riguardo alle attivita' e alle passivita' indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti ((...)). 2. Il valore delle navi o imbarcazioni e degli aeromobili, che non fanno parte di aziende, e' desunto dai prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione. 3. In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c).

Testo vigente dal 10 dicembre 2000 al 3 ottobre 2024 · versione 20 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art15 · fonte su Normattiva