Art. 17

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(Art. 23 D.P.R. n. 637/1972) Rendite e pensioni 1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:

  • a)il ventuplo dell'annualita', se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; 27 28 30
  • b)il valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse e non superiore al ventuplo della stessa, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se e' prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non puo' superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima; 27 28 30
  • c)il valore che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'eta' della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone si tiene conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari se e' prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'eta' del piu' giovane se vi e' diritto di accrescimento fra loro; se e' prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'eta' di questa.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 7 gennaio 2008

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Il Decreto 7 gennaio 2008 (in G.U. 11/01/2008, n. 9) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 33,33 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2008".

Decreto 23 dicembre 2009

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Il Decreto 23 dicembre 2009, (in G.U. 31/12/2009, n. 303), ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 100 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010".

Decreto 23 dicembre 2010

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Il Decreto 23 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il valore del multiplo indicato nell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 66,66 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011".

Testo vigente dal 15 gennaio 2011 al 14 gennaio 2012 · versione 32 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

20 versioni dal 1990

1990oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 4 giugno 20261 gennaio 2027per 7 mesi
  3. 15 gennaio 20264 giugno 2026per 5 mesi
  4. 20 dicembre 202515 gennaio 2026per 26 giorni
  5. 15 gennaio 202520 dicembre 2025per 11 mesi
  6. 3 ottobre 202415 gennaio 2025per 3 mesi
  7. 13 gennaio 20243 ottobre 2024per 9 mesi
  8. 14 gennaio 202313 gennaio 2024per 12 mesi
  9. 14 gennaio 202214 gennaio 2023per un anno
  10. 14 gennaio 202114 gennaio 2022per un anno
  11. 14 gennaio 202014 gennaio 2021per un anno
  12. 12 gennaio 201914 gennaio 2020per un anno
  13. 12 gennaio 201812 gennaio 2019per un anno
  14. 15 gennaio 201712 gennaio 2018per 12 mesi
  15. 12 gennaio 201415 gennaio 2017per 3 anni
  16. 14 gennaio 201212 gennaio 2014per un anno
  17. 15 gennaio 201114 gennaio 2012per 12 mesi
  18. 15 gennaio 201015 gennaio 2011per un anno
  19. 26 gennaio 200815 gennaio 2010per un anno
  20. 27 novembre 199026 gennaio 2008per 17 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art17 · fonte su Normattiva