Art. 42
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 ottobre 2024 al 1 gennaio 2025. Leggi il testo vigente →
(Art. 47 D.P.R. n. 637/1972 - Legge n. 121/1986) Rimborso dell'imposta 1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l'imposta:
- a)pagata indebitamente o risultante pagata in piu' a norma dell'art. 40, commi da 1 a 3;
- b)relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa anteriore all'apertura della successione a seguito di evizione o rivendicazione ovvero di nullita', annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione dell'atto di acquisto;
- c)pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso fa ritorno o ne e' accertata l'esistenza;
- d)pagata da enti ai quali e' stata negata l'autorizzazione ad accettare l'eredita' o il legato, ovvero da eredi e legatari se l'ente ottiene tardivamente il riconoscimento legale;
- e)risultante pagata o pagata in piu' a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria;
- f)risultante pagata in piu' a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell'esistenza di passivita' o della spettanza di riduzioni e detrazioni;
- g)risultante pagata in piu' a seguito di accertamento della parentela naturale successivamente alla liquidazione;
- h)risultante pagata in piu' a seguito della chiusura ((della liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto dichiarata)) dopo la presentazione della dichiarazione della successione. 50 2. Il rimborso, salvo il disposto dell'art. 40, commi 1 e 3, deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla restituzione. La domanda deve essere presentata all'ufficio competente, che deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. 3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi di mora di cui all'articolo 37, comma 2. 27a 4. Non si fa luogo al rimborso per ((gli importi, comprensivi di interessi e sanzioni amministrative, non superiori a euro 10)); gli importi superiori sono rimborsati per l'intero ammontare. 50
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 21 maggio 2009
27acon decorrenza dal 1 gennaio 2010
Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Gli interessi per i rimborsi dell'imposta di successione, previsti dagli articoli 42, comma 3, e 37, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono dovuti nella misura dell'1 per cento, per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010".
D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
50Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Testo vigente dal 3 ottobre 2024 al 1 gennaio 2025 · versione 52 su Normattiva