Art. 52

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1990 al 1 gennaio 1992. Leggi il testo vigente →

(Art. 52 D.P.R. n. 637/1972) Omissione e tardivita' del pagamento 1. Se l'imposta non e' stata in tutto o in parte pagata entro il termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'importo non pagato o pagato in ritardo. 2. La soprattassa e' ridotta alla meta' se il pagamento e' avvenuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine.

Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 1 gennaio 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art52 · fonte su Normattiva