Art. 52
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(Art. 52 D.P.R. n. 637/1972) Omissione e tardivita' del pagamento 1. Se l'imposta non e' stata in tutto o in parte pagata entro il termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'importo non pagato o pagato in ritardo. 2. La soprattassa e' ridotta alla meta' se il pagamento e' avvenuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine.
Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 1 gennaio 1992 · versione 0 su Normattiva