Art. 52
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(Art. 52 D.P.R. n. 637/1972) Omissione e tardivita' del pagamento 1. Se l'imposta non e' stata in tutto o in parte pagata entro il termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'importo non pagato o pagato in ritardo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 APRILE 1994, N. 260, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GIUGNO 1994, N. 423)). 2 2. La soprattassa e' ridotta alla meta' se il pagamento e' avvenuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 1991, n. 413
2La L. 30 dicembre 1991, n. 413, ha disposto (con l'art. 23, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993."
Testo vigente dal 1 maggio 1994 al 1 aprile 1998 · versione 5 su Normattiva