Art. 59

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Applicazione dell'imposta in misura fissa 1. L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro:

  • a)per le donazioni di beni culturali vincolati di cui all'art. 12, lettera g), a condizione che sia presentata all'ufficio del registro l'attestazione prevista dall'art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo;
  • b)per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) e i) dell'aricolo 12. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446)). 3. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell'imposta a norma dell'art. 57.

Testo vigente dal 1 gennaio 1999 al 3 ottobre 2024 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art59 · fonte su Normattiva