Art. 13T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni. Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

Testo vigente dal 23 giugno 1960, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art13 · fonte su Normattiva