Art. 14 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 14, e Legge 23 marzo 1956, n. 136 art. 5
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Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purche' sappiano leggere e scrivere. La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, puo' essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione dei luogo e della data di nascita, domicilio e condizione, alla presenza dei Sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del Pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del Comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione.
Testo vigente dal 23 giugno 1960 al 28 aprile 1981 · versione 0 su Normattiva