Art. 54T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficolta' e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullita' dei voti. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale. Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dai segretario.

Testo vigente dal 23 giugno 1960, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art54 · fonte su Normattiva