Art. 64T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 36

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La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti. Sono nulli i voti contenuti in schede:

  • 1)che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;
  • 2)che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
  • 3)nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato. I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in una lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti.

Testo vigente dal 23 giugno 1960 al 28 marzo 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art64 · fonte su Normattiva