Art. 78
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Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 16, rimane eletto quello che riporto' maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano. In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'art. 76. Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, e' surrogato a termini dell'art. 76; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.
Testo vigente dal 23 giugno 1960 al 28 aprile 1981 · versione 0 su Normattiva