Art. 83/11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Testo vigente dal 16 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Testo vigente dal 16 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Spiegazione
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Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
4 versioni dal 1967
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - RICORSO AVVERSO LE OPERAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI - NOTIFICA DEL RICORSO - TERMINE - DIVERSO REGIME DI DECORRENZA DI TALE TERMINE RISPETTO A QUELLO PREVISTO PER L'IPOTESI ANALOGA DI RICORSO IN MATERIA DI ELEGGIBILITA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 83/11, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (recante <<Modificazioni delle norme sul contenzioso elettorale amministrativo>>) - nella parte in cui fa decorrere il termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso (proposto avverso le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali), unitamente al decreto presidenziale di fissazione d'udienza, dalla data di tale provvedimento anziche' dalla data di comunicazione di esso - in quanto non sussiste alcun attuale e ragionevole fondamento del diverso regime di decorrenza di tale termine rispetto a quello previsto per l'analoga ipotesi di ricorso in materia di eleggibilita', attesa altresi' l'unicita' del modello procedimentale voluto dalla legge, nonostante la diversita' delle situazioni azionate. Inoltre, configurandosi nella specie una tipica ipotesi di termine stabilito a prescindere dalla effettiva conoscibilita' del 'dies a quo' di decorrenza, l'interessato viene a trovarsi in condizione di non poter utilizzare nella sua interezza il tempo assegnatogli per esercitare un'azione, che potrebbe quindi essere 'inutiliter data', con conseguente reale rischio di vanificazione della situazione giuridica protetta. - S. nn. 93/1965, 30/1967 e 49/1968. - Sulla "effettiva conoscibilita' del 'dies a quo' di decorrenza, quale elemento coessenziale al diritto di difesa", v., 'ex multis', S. n. 223/1993. - Cfr., altresi', S. nn. 201/1993, 185/1988, 881/1988, 120/1986, 156/1986, 15/1977. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 2 legge 1147/1966
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art83-11 · fonte su Normattiva