Art. 83/11

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Contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, puo' proporre impugnativa davanti alla sezione per il contenzioso elettorale, con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che puo' avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale. 24 Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovra' depositare nella segreteria della sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio. La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza. All'udienza stabilita, la sezione, udita la relazione del componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonche' i difensori se costituiti, pronuncia la decisione la cui parte dispositiva e' letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente. Qualora si appalesano necessari adempimenti istruttori, la sezione provvede con ordinanza, e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione. La decisione e' depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura del segretario della sezione, al sindaco, perche' provveda, entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni della parte dispositiva nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne e' diretto responsabile. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme contenute nel titolo II del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88, nonche' quelle contenute nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 643, e nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 644. 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte costituzionale

3

Successivamente la Corte costituzionale con sentenza 9 - 27 maggio 1968, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 1/6/1968, n. 139), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (che ha modificato l'art. 83 ed ha introdotto gli artt. 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, 83/11, 83/12 al presente Testo Unico).

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale con sentenza 2 - 7 maggio 1996, n. 144 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1996, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 83/11, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni delle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), nella parte in cui fa decorrere il termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione d'udienza dalla data di tale provvedimento anziche' dalla data di comunicazione di esso".

Testo vigente dal 16 maggio 1996 al 15 luglio 2010 · versione 24 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art83-11 · fonte su Normattiva