Art. 89 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82
Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, Coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 2000 a 5000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali. Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.
Testo vigente dal 23 giugno 1960, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva