Art. 82 — D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 32
Salvo le maggiori pene stabilite dall'art. 78 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da L. 3000 a lire 5000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva