Art. 82D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 32

Salvo le maggiori pene stabilite dall'art. 78 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da L. 3000 a lire 5000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art82 · fonte su Normattiva