Art. 82 — D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 27
Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 89 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 2.000 a 5.000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali. Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva