Art. 9-bis

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La decadenza dalla qualita' di consigliere per Impedimenti, incompatibilita' o incapacita' contemplati dalla legge, e' pronunciata dal Consiglio comunale in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia interesse. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio. La decadenza dalla qualita' di consigliere puo' essere altresi' promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri Interessati, nonche' al sindaco quale presidente del Consiglio comunale. L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3. La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza dall'ufficio di sindaco. Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi alla ineleggibilita' e alla decadenza dalla qualita' di sindaco, per le cause di ineleggibilita' alla carica stessa previste dall'articolo 6. 2 25

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1966, n. 1147

2

La L. 23 dicembre 1966, n. 1147 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "I termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 82, 83/11 e 9-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificati dalla presente legge, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per le questioni in materia di eleggibilita', decadenza, ed operazioni elettorali, sorte successivamente al 31 dicembre 1965, o per le quali, alla predetta data, non era stato presentato ricorso e non era scaduto il termine per la impugnativa davanti al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale".

Corte costituzionale

25

La Corte costituzionale con sentenza 2 - 4 giugno 1997, n. 160 (in G.U. 1a s.s. 11/6/1997, n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9-bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali) e successive modificazioni e integrazioni, nella parte in cui prevede che la decadenza del consigliere in situazione di incompatibilita' possa essere pronunciata dal giudice adito senza che sia data all'interessato la facolta' di rimuovere utilmente la causa di incompatibilita' entro un congruo termine dalla notifica del ricorso previsto da detto art. 9-bis".

Testo vigente dal 12 giugno 1997 al 13 ottobre 2000 · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art9bis · fonte su Normattiva