REATI E PENE - REATI ELETTORALI - FALSITÀ NELLE AUTENTICAZIONI DELLE SOTTOSCRIZIONI DELLE LISTE DI ELETTORI O CANDIDATI O NELLA FORMAZIONE DELLE STESSE - NORME MODIFICATIVE DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO - QUALIFICAZIONE DELLE STESSE COME NORME PENALI DI FAVORE.
La nozione di norma penale di favore, intesa come quella che "sottrae" una certa classe di soggetti o di condotte all'ambito di applicazione di altra norma maggiormente comprensiva, è la risultante di un giudizio di relazione fra due o più norme compresenti nell'ordinamento in un dato momento. Sulla base di tali premesse, risulta palese la natura di norme penali di favore delle disposizioni di cui agli artt. 90, terzo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 100, terzo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituiti rispettivamente dall'art. 1, comma 2, lettera a) , numero 1), e dall'art. 1, comma 1, lettera a) , della legge 2 marzo 2004, n. 61: applicando il principio di specialità, infatti, dette disposizioni - che puniscono con la sola ammenda chi commette falsi nelle autenticazioni di sottoscrizioni di liste di elettori o candidati e chi forma falsamente liste di elettori o di candidati - sottraggono dall'ambito applicativo di norme più ampie, compresenti nell'ordinamento - che qualificano come delitti e puniscono con pena detentiva i falsi di cui ai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale nonché la falsa formazione e l'alterazione di schede o altri atti destinati alle operazioni elettorali, la sostituzione, soppressione o distruzione dei medesimi, l'uso di atti falsificati, alterati o sostituiti di cui al secondo comma dei medesimi artt. 90 e 100 - talune fattispecie, allo scopo e con l'effetto di riservare loro un trattamento sanzionatorio sensibilmente più mite. - Sulla impossibilità di inquadrare nelle norme penali di favore le disposizioni che delimitano l'area di intervento di una norma incriminatrice, v., citata, sentenza n. 161/2004. - Sulla impossibilità di far discendere la qualificazione di norma penale di favore dal raffronto tra una norma vigente ed una norma anteriore, v., citate, sentenze n. 330/1996 e n. 108/1981, ordinanza n. 175/2001.
Riguarda ancheart. 1 legge 61/2004art. 100 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
REATI E PENE - REATI ELETTORALI - FALSITÀ NELLE AUTENTICAZIONI DELLE SOTTOSCRIZIONI DELLE LISTE DI ELETTORI O CANDIDATI O NELLA FORMAZIONE DELLE STESSE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - INGIUSTIFICATA DISPARITÀ RISPETTO AI REATI DI FALSITÀ IN ATTI FIDEFACIENTI DELLA MEDESIMA EFFICACIA (ARTT. 476 E 479 COD. PEN.) E RISPETTO ALLA GENERALITÀ DEI REATI DI FALSO IN MATERIA ELETTORALE (SECONDO COMMA DELL'ART. 90 D.P.R. N. 570 DEL 1960) - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI DI CENSURA.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 90, terzo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come sostituito dalla legge 2 marzo 2004, n. 61, art. 1, comma 2, lettera a) , numero 1), per violazione dell'art. 3 Cost.. La norma punisce con l'ammenda da 500 a 2000 euro chi commette uno dei reati di falso di cui ai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione di liste di elettori o candidati nelle elezioni amministrative, sia chi forma falsamente liste di elettori o candidati. Con riferimento alla prima fattispecie, vi è una palese dissimmetria rispetto al trattamento sanzionatorio previsto, in generale, dalle norme del codice penale in tema di falso, richiamate ai fini della descrizione delle condotte incriminate: così, con riguardo alla falsità ideologica del pubblico ufficiale chiamato ad autenticare le firme - ma il rilievo vale, mutatis mutandis , in rapporto ad ognuna delle altre ipotesi di falso riferibili a tale autentica - la norma censurata sottopone alla sola ammenda un fatto riconducibile, nella generalità dei casi, al paradigma punitivo delle falsità ideologiche commesse dal pubblico ufficiale in atto pubblico, punite dall'art. 479 cod. pen. con la reclusione da uno a sei anni. Tale dissimmetria appare ingiustificata, considerato che la condotta dei due illeciti è, per definizione, identica, che nessuna diversità tra le due fattispecie è ravvisabile sotto il profilo della lesività del bene "strumentale-intermedio" della fede pubblica e che il bene finale tutelato dal reato contemplato dalla norma impugnata è di rango particolarmente elevato, in quanto intimamente connesso al principio democratico della rappresentatività popolare, trattandosi di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Analoghe considerazioni valgono per la seconda fattispecie, quella della falsa formazione di liste di elettori o di candidati, nel confronto con il regime previsto, per la generalità dei falsi in materia elettorale, dal secondo comma del medesimo art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, il quale irrigidisce, e non già attenua, il trattamento sanzionatorio prefigurato dalle corrispondenti norme del codice penale: lo scarto della risposta punitiva è manifestamente irragionevole, non essendo sostenibile che la falsità in questione abbia potenzialità lesive del bene giuridico protetto nettamente inferiori alla media di quelle inerenti agli altri atti destinati alle operazioni elettorali; né si potrebbe fondare la macroscopica differenza di sanzioni su una pretesa distinzione tra falsità inerenti rispettivamente alla fase "preparatoria" del procedimento elettorale e alle fasi "costitutiva" e di verifica dei risultati, in quanto le falsità nella formazione delle liste non esauriscono il novero dei possibili falsi incidenti sulla fase preparatoria, e, in relazione alle altre forme di interferenza illecita, gli artt. 86, 87 e 88 del medesimo d.P.R. non effettuano alcuna cesura tra fase preparatoria e fasi successive. Senza contare che, infine, le disposizioni censurate determinano un'ulteriore incongruenza, poiché la falsa formazione di liste viene ad essere assoggettata ad una pena incomparabilmente più mite rispetto all'uso delle liste falsificate e alla sostituzione, soppressione o distruzione di liste vere, nonostante si tratti di fattispecie equiparabili sul piano del disvalore. - Sull'ammissibilità di un sindacato di costituzionalità sul merito delle scelte legislative solo in caso di manifesta irragionevolezza v., citate, ex plurimis , sentenze n. 144/2005, n. 364/2004, n. 287/2001, ordinanze n. 109, n.139, n. 212/2004, n. 177, n. 206, n. 234/2003. - Sull'esigenza di una razionalizzazione del sistema dei reati elettorali v., citate, sentenze n. 455/1998, n. 84/1997, n. 121/1980, n. 45/1967. - Sulla regola per cui le liste di candidati debbono essere presentate da un numero prefissato di elettori v., citata, sentenza n. 83/1992.
Riguarda ancheart. 1 legge 61/2004