Art. 90T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83

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Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000. ((Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto e' commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 MARZO 2004, N. 61)).

Testo vigente dal 26 marzo 2004 al 30 novembre 2006 · versione 33 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art90 · fonte su Normattiva