Art. 98 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91
Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare lo apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
Testo vigente dal 23 giugno 1960, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva