Art. 23 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 26
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L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate. Lo scrutatore piu' anziano, che assume la vicepresidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento. Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni. Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo.
Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva