Art. 25

(D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 23, ultimo comma; 24, ultimo comma e 25, ultimo comma e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 13) Ai presidenti degli uffici elettorali di sezione spetta una diaria di lire 3.000 per ogni giorno al lordo delle ritenute di legge. E' dovuto altresi' un trattamento di missione, corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari di grado V dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al V spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito. Agli scrutatori ed ai segretari spetta una diaria di lire 2.000 al giorno, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali di grado VII. Ai funzionari statali di grado superiore al VII, spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito. La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.

Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art25 · fonte su Normattiva