Art. 28D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 21, comma 1° e 2°

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La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

  • a)verifica che esse siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;
  • b)elimina i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al 7° comma dell'articolo precedente;
  • c)ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;
  • d)cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza;
  • e)ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art28 · fonte su Normattiva