Art. 28 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 21, comma 1° e 2°
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La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:
- a)verifica che esse siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;
- b)elimina i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al 7° comma dell'articolo precedente;
- c)ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;
- d)cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza;
- e)ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.
Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva