Art. 32 — D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 57, comma 1°, 2°, 3° e 4°, e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 5
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La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:
- a)verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;
- b)elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui all'8° comma, n. 2 dell'art. 30;
- c)ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza;
- d)cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza;
- e)ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi. Contemporaneamente la Commissione verifica se le dichiarazioni di collegamento presentate siano reciproche ed esclude dal gruppo di liste collegate quelle per e quali manchi tale requisito. Il delegato di ciascuna lista puo' prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista. La Commissione si torna a radunare l'indomani alle ore 9, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.
Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva