Art. 39 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 34
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Il voto e' dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale. Gli elettori i quali, per impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'ufficio, si trovino nella impossibilita' di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente a farlo esprimere da un elettore di fiducia in loro presenza. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore e' stato autorizzato a farsi assistere alla votazione e il nome dell'elettore che lo ha assistito. Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato al verbale.
Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva