Art. 73D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 68 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 10

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Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, eccettuato il caso di dimissioni volontarie, e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art73 · fonte su Normattiva