Art. 76 — D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 54, comma 10°
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Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono ricorsi loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.
Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 1 gennaio 1966 · versione 0 su Normattiva