Art. 9 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 9
La qualita' di consigliere e di assessore si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilita' o delle incapacita' contemplate dalla legge.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva