Art. 17 — Articoli 15 e 16 del R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619
[1]Salva l'applicazione delle disposizioni del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e' conservato lo stato giuridico ed il trattamento economico ai sanitari di ruolo, esclusi gli assistenti medico-chirurghi, ed a tutto l'altro personale iscritto nei ruoli dell'Amministrazione del Pio Istituto ed Ospedali riuniti di Roma, che alla data di entrata in vigore del R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619, prestando servizio nell'Ospedale di Santa Maria e San Gallicano, cessarono di essere alla dipendenza del Pio Istituto di Santo Spirito e passarono alla dipendenza del Regio istituto fisioterapico ospitaliero. I Regi istituti fisioterapici ospitalieri assumono a loro carico i contributi per l'iscrizione dei sanitari e del personale, di cui al precedente comma, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed a quella di previdenza per gli impiegati e salariati degli enti locali o dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a S. Anna di Valdieri, addi' 4 agosto 1932 - Anno X
[2]VITTORIO EMANUELE.
[3]Mussolini - Jung - Ercole.
[4]Visto, il Guardadigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 ottobre 1932 - Anno X Atti del Governo, registro 325, foglio 25 - Mancini.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti