Art. 35
[1](Art. 10, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).
[2]((Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 non si applicano agli ospedali dipendenti dall'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma)).
Testo vigente dal 1 dicembre 1964, tuttora in vigore · versione 220 su Normattiva