Art. 7 — Art. 8. R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619
Le disposizioni vigenti per il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, relative ai rimborsi dovuti per spedalita', alle anticipazioni di tali rimborsi da parte dello Stato, ed al concorso a carico del Tesoro dello Stato, di cui al 2° comma dell'art. 1. del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961 sono estese ai Regi istituti fisioterapici ospitalieri. Parimenti sono estese ai detti Regi istituti le disposizioni relative alla competenza a decidere le controversie che potessero sorgere per il rimborso delle spese di spedalita'.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti