Art. 4Art. 4 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782

((Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per la sanita' ed e' composto, oltre che dal presidente, da sei membri da designarsi:

  • a)due dal Ministro per la sanita';
  • b)uno dal Ministro per il tesoro;
  • c)uno dal Ministro per la pubblica istruzione;
  • d)due dal Consiglio superiore di sanita'. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Ad essi sono applicabili le incompatibilita' stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza. Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli affari concernenti l'amministrazione dell'Ente ed in particolare:
  • 1)elegge nel suo seno il vice presidente;
  • 2)approva i contratti di acquisto e di permuta e di alienazione di beni stabili;
  • 3)delibera l'accettazione di donazioni e legati che comportino aumento di patrimonio e l'investimento di somme disponibili;
  • 4)autorizza le azioni attive e passive e la stipula delle relative transazioni;
  • 5)approva i regolamenti interni ed i regolamenti del personale;
  • 6)esercita tutte le attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi e regolamenti)).

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-08-04;1296~art4 · fonte su Normattiva